Con l’avvicinarsi della Dichiarazione dei Redditi, molti si interrogano sulle possibilità di detrazione degli interessi pagati sui mutui.
In particolare, la domanda più frequente riguarda la possibilità di detrarre gli interessi anche relativi a prestiti diversi dai mutui ipotecari, come i finanziamenti personali o altre forme di credito.
La normativa fiscale italiana, confermata e aggiornata anche per il 2025, prevede che gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale siano detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, secondo quanto previsto dall’articolo 15, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Per usufruire di questa agevolazione, il mutuo deve essere stato stipulato entro 12 mesi dall’acquisto dell’immobile oppure l’immobile deve essere acquistato entro un anno dalla stipula del mutuo. Inoltre, l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, intesa come la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari.
Il limite massimo della base su cui calcolare la detrazione è pari a 4.000 euro annui di interessi passivi, con un risparmio fiscale massimo di 760 euro all’anno (19% di 4.000 euro). Tale limite comprende non solo gli interessi ma anche gli oneri accessori del mutuo, come spese notarili, commissioni bancarie, perizia tecnica, imposte sostitutive e altri costi correlati.
È importante sottolineare che, in caso di mutuo cointestato, ciascun intestatario potrà detrarre la quota proporzionale degli interessi pagati in base alla propria percentuale di partecipazione al mutuo, salvo che uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, nel qual caso la detrazione può essere concentrata su un unico soggetto.
Esclusione dei finanziamenti personali e altri prestiti dalla detrazione
Un aspetto fondamentale chiarito dall’Agenzia delle Entrate e dalla normativa vigente è che la detrazione fiscale si applica esclusivamente agli interessi dei mutui ipotecari e non si estende ai finanziamenti personali o ad altre forme di credito.
Questo significa che gli interessi sui prestiti personali, anche se contratti per finalità abitative, non sono detraibili in dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 o il modello Redditi. La stessa esclusione riguarda la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, che non può essere portata in detrazione.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni per specifiche tipologie di prestiti, come i mutui agrari o i finanziamenti a scopo professionale, i cui interessi possono essere deducibili o detraibili in base alle regole applicabili ai redditi fondiari o ai redditi di impresa. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare la Guida alle detrazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un consulente fiscale per valutare la situazione specifica.

Detrazione degli interessi per mutui destinati a lavori di ristrutturazione e costruzione (www.velaincampania.it)
Oltre agli interessi sui mutui per acquisto, è possibile detrarre anche quelli relativi ai mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale. In questo caso, le condizioni sono le seguenti:
- Il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi antecedenti o entro 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione.
- L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori.
- La detrazione riguarda gli interessi passivi relativi all’importo del mutuo effettivamente utilizzato per la costruzione o la ristrutturazione.
Questa detrazione è cumulabile con il bonus fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia (detrazione fino al 50%), ma solo per il periodo di durata dei lavori e per i sei mesi successivi alla loro conclusione.
La detrazione decade qualora l’immobile non venga destinato ad abitazione principale entro i termini previsti, salvo casi di trasferimento per motivi di lavoro o ricovero sanitario, a condizione che l’immobile non venga locato.

Detrazione degli interessi sui mutui per l’acquisto della prima casa: regole aggiornate(www.velaincampania.it) 







