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IMU, nuove regole per i proprietari: si paga anche su cortile e giardino di casa

pagamento dell'IMU e novitàNovità sul pagamento dell'IMU - velaincampania.it

IMU, devi pagarla anche su cortile e giardino di casa, ci sono nuove regole che bisogna assolutamente conoscere. 

La recente sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 3 ottobre 2025 (n. 26673), ha chiarito importanti aspetti relativi all’applicazione dell’IMU su cortili e giardini di pertinenza delle abitazioni, confermando l’obbligo di pagamento anche su queste aree, ma lasciando aperta la possibilità di esenzioni legate a specifiche condizioni.

IMU e aree urbane: cortili e giardini sono tassabili

Secondo quanto stabilito dalla sentenza, le aree urbane – come cortili e giardini contigui ad abitazioni – non possono essere considerate automaticamente come pertinenze esenti dalla tassazione IMU. Pur essendo aree adiacenti all’unità immobiliare principale, rientrano di norma nella categoria delle aree edificabili, qualora la pianificazione urbanistica consenta l’edificazione. Ciò è confermato dall’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, che disciplina il riordino della finanza degli enti territoriali.

La Cassazione ha sottolineato che l’assenza di rendita catastale, tipica della categoria F/1 cui appartengono queste aree, non implica automaticamente l’esenzione dall’IMU. Fondamentale è invece la destinazione urbanistica dell’area, che determina la base imponibile, calcolata sulla base del valore venale di mercato, tenendo conto dell’edificabilità.

dettagli sulle nuove regole del pagamento dell'imu

Imu: le nuove regole per il pagamento – velaincampania.it

Inoltre, la natura di pertinenza di tali aree rispetto all’immobile principale non può essere data per scontata, ma deve essere dimostrata in modo rigoroso e concreto. Per essere considerate pertinenze ai fini fiscali, infatti, gli spazi devono essere parte integrante dell’unità immobiliare senza possibilità di diversa destinazione d’uso, a meno che non si proceda a radicali trasformazioni.

La normativa prevede, tuttavia, specifiche esenzioni dall’IMU per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute da anziani non autosufficienti o disabili che si trasferiscono in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari. Questa disposizione, contenuta nell’articolo 1, comma 74 della Legge 160/2019, consente ai Comuni di deliberare l’esenzione dal tributo, purché l’immobile non risulti locato.

Per usufruire dell’esenzione, è indispensabile verificare la delibera comunale, dato che non tutti i Comuni possono aver adottato tale misura. Inoltre, l’esenzione si applica solo a una unità immobiliare per ogni beneficiario, qualora la persona sia proprietaria di più immobili. Tra i requisiti principali vi è il trasferimento della residenza anagrafica nell’istituto di cura e l’assenza di locazione dell’immobile.

Abitazione principale e residenza di coniugi non autosufficienti: novità giurisprudenziali

Un tema complesso e spesso dibattuto riguarda il diritto all’esenzione IMU per due coniugi entrambi non autosufficienti ma con residenze anagrafiche diverse. La normativa precedente richiedeva che l’intero nucleo familiare risiedesse e dimorasse abitualmente nello stesso immobile per poter beneficiare dell’agevolazione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha innovato questo quadro interpretativo, stabilendo che l’esenzione spetta a ciascun coniuge per l’immobile nel quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se distinto dall’abitazione dell’altro coniuge. Tale disposizione non è vincolata al Comune di ubicazione degli immobili.

Questa impostazione è stata recentemente confermata dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4292 del 2025, consolidando il diritto di entrambi i coniugi a godere dell’esenzione IMU sulle rispettive abitazioni principali, anche in presenza di residenze anagrafiche separate.

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