Curiosità

Devi fare questo entro gennaio per non pagare il Canone Rai, è richiesto un solo requisito

Le norme e le procedure per usufruire dell’esenzione rimangono sostanzialmente confermate, ma è importante aggiornarsi sulle modalitàDichiarazione di non detenzione: a chi e quando va presentata (www.velaincampania.it)

Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 gennaio, si rinnova l’appuntamento per i contribuenti che intendono avere l’esenzione canone RAI 2026.

Le norme e le procedure per usufruire dell’esenzione rimangono sostanzialmente confermate, ma è importante aggiornarsi sulle modalità e sui requisiti, soprattutto alla luce delle recenti conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

I soggetti che non possiedono alcun apparecchio televisivo e sono titolari di un contratto di energia elettrica per uso domestico possono richiedere l’esenzione dal canone RAI tramite la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Tale dichiarazione deve attestare che:

  • in nessuna delle abitazioni per cui il dichiarante è intestatario di utenza elettrica è presente un televisore, né da parte sua né da alcun componente del nucleo familiare anagrafico;
  • oppure che non vi sono apparecchi televisivi aggiuntivi oltre a quelli per cui è stata già presentata la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento.

È possibile che la dichiarazione venga presentata anche dall’erede di un soggetto deceduto intestatario dell’utenza elettrica.

L’esenzione è valida per l’intero anno solare e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Il termine per l’invio è fissato tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Per esempio, per l’esenzione 2026, si potrà inviare la dichiarazione dal 1° luglio 2025 fino al 31 gennaio 2026.

Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione può essere trasmessa attraverso diverse modalità ufficiali:

  • Online, accedendo all’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), senza necessità di scaricare software aggiuntivi;
  • Via raccomandata senza busta indirizzata a: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando copia di un documento d’identità valido;
  • Attraverso posta elettronica certificata (PEC), purché la dichiarazione sia firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • Tramite intermediari abilitati come CAF o professionisti.
Un aspetto spesso fonte di dubbi riguarda il pagamento del canone RAI in attività come i bed and breakfast (B&B) e altre strutture ricettive turistiche.

Canone RAI e attività commerciali: il caso dei bed and breakfast (www.velaincampania.it)

Un aspetto spesso fonte di dubbi riguarda il pagamento del canone RAI in attività come i bed and breakfast (B&B) e altre strutture ricettive turistiche. La Rai ha chiarito che per le strutture ricettive, tra cui appartamenti per vacanze, agriturismi e B&B, si applica il canone speciale RAI, diverso da quello ordinario previsto per le abitazioni private.

La detenzione di apparecchi televisivi in locali utilizzati anche dai clienti comporta l’obbligo di pagare il canone speciale, che è differente e solitamente più elevato rispetto a quello ordinario. Perciò, se un titolare di B&B già versa il canone speciale per l’apparecchio presente nell’alloggio a uso degli ospiti, può comunque presentare la dichiarazione di non detenzione per non pagare il canone ordinario relativo alla propria utenza elettrica privata.

Elementi chiave e aggiornamenti normativi

Il canone televisivo in Italia è un tributo obbligatorio per chi detiene apparecchi idonei alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, come previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modifiche. È importante sottolineare che il canone ha natura di imposta e non si basa sull’effettiva visione o interesse per i programmi RAI, bensì sulla semplice detenzione dell’apparecchio televisivo.

Dal 2016, il canone ordinario è addebitato automaticamente sulla bolletta dell’energia elettrica per l’abitazione principale del nucleo familiare. Le esenzioni sono previste solo in casi specifici, tra cui:

  • mancanza di apparecchio televisivo comprovata dalla dichiarazione sostitutiva;
  • situazioni particolari come militari delle Forze Armate italiane o appartenenti a forze NATO, agenti diplomatici, rivenditori e riparatori TV, e altre categorie specifiche;
  • persone anziane con più di 75 anni e reddito molto basso, che vivono sole e detengono apparecchi televisivi solo nell’abitazione di residenza.

La cessazione del pagamento può essere comunicata anche in caso di furto o distruzione degli apparecchi, trasferimento in casa di riposo, decesso del contribuente o trasferimento all’estero.

Con l’evoluzione tecnologica, sono emerse molteplici tipologie di dispositivi, come tablet, smartphone e personal computer, che possono accedere a contenuti televisivi via internet ma non sono considerati apparecchi televisivi ai fini del canone. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta riguarda esclusivamente gli apparecchi dotati di sintonizzatore radiotelevisivo integrato, ossia quelli “atti” o “adattabili” a ricevere segnali radiotelevisivi tramite sintonizzatore, decodificatore e trasduttori audio/video.

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