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Alcuni rapporti patrimoniali sopravvivono alle persone stesse e che continuano a produrre effetti anche dopo la loro scomparsa fisica. Ma quando il denaro è condiviso, la legge stabilisce regole precise per garantire equità tra chi resta e chi subentra nei diritti ereditari.
Nel caso dei libretti postali cointestati con pari facoltà di rimborso, il decesso di uno dei titolari non blocca il diritto dell’altro. La Cassazione ha stabilito che il superstite può ottenere il rimborso del 50% delle somme, salvo provvedimenti giudiziari contrari.
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La decisione arriva con l’ordinanza 28935/2025, che ridefinisce i limiti dell’operatività disgiunta dopo la morte di uno dei cointestatari. Il caso riguardava Poste Italiane e un superstite al quale era stato negato il rimborso per l’opposizione di un coerede della defunta.

La legge protegge gli eredi, ma solo in alcune circostanze – velaincampania.it
Poste sosteneva che il libretto in questione, aperto nel 1991 e sostituito nel 2003, fosse regolato dalle vecchie norme sui depositi postali. Secondo quelle regole, gli eredi potevano opporsi al rimborso, bloccando di fatto l’accesso alle somme da parte del superstite.
La Cassazione ha però ritenuto che il rapporto fosse nato nel 2003, quindi soggetto alla nuova disciplina introdotta dal decreto del 2002. Questa normativa ha eliminato la possibilità di opposizione da parte degli eredi, tutelando solo la posizione dell’intermediario.
Il principio stabilito è che il pagamento al cointestatario superstite ha effetto liberatorio per Poste, salvo atti notificati contrari. La clausola non attribuisce ai coeredi un potere di blocco automatico, ma serve solo a evitare pagamenti non legittimati.
La Corte ha richiamato gli articoli 1295 e 1298 del Codice civile, confermando la solidarietà attiva tra cointestatari anche dopo il decesso. Alla quota del defunto subentrano gli eredi, ma il superstite conserva la piena legittimazione alla riscossione delle somme.
L’adempimento da parte di Poste Italiane libera l’ente da ulteriori obblighi, lasciando al superstite la responsabilità verso gli altri eredi. Questo significa che il pagamento non può essere bloccato da una semplice opposizione, ma solo da provvedimenti giudiziari specifici.
La decisione si inserisce nel solco delle pronunce precedenti sui buoni fruttiferi postali, che avevano già chiarito la portata della clausola. La Cassazione ha escluso che la morte di un cointestatario paralizzi il diritto di rimborso previsto dalla pari facoltà.
Il superstite può quindi agire attivamente per ottenere la propria quota, senza attendere la definizione finale e ufficiale delle questioni ereditarie. La tutela degli eredi resta garantita nei rapporti interni, ma non può impedire l’esercizio del diritto da parte del cointestatario.
Con questa ordinanza, la Corte ribadisce l’importanza della certezza giuridica nei rapporti bancari e postali condivisi. La chiarezza normativa consente di evitare conflitti e di garantire una gestione corretta delle somme depositate.

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